Articolo 1

Denominazione e sede
E’ costituita con sede in via Vincenzo Catalani n. 10 nel comune di Catanzaro (CZ) l’associazione non avente fini di lucro denominata Associazione per la tutela del cane da Pastore della Sila (A.T.P.S.).

Articolo 2


Scopo
L’Associazione ha come scopo lo studio, il recupero, il benessere, il miglioramento genetico, la diffusione e la valorizzazione della razza del Cane da Pastore della Sila in armonia con la storia millenaria della razza e con la sua tipicità morfologica e funzionale e come naturale deterrente contro le predazioni degli armenti da parte del lupo e di altri selvatici.
Al suddetto scopo l’Associazione svolge attività di ricerca, di analisi e di verifica della popolazione canina, al fine della creazione di un libro genealogico della razza e del riconoscimento ufficiale da parte dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana e della Federazione Cinologica Internazionale. Per il conseguimento dei propri scopi statutari, l’associazione può riconoscere il potere di vigilanza e di indirizzo dell’ENCI e del FCI.
Per il conseguimento dei fini di cui sopra, l’associazione: assiste i suoi associati in tutte le iniziative che corrispondono a tali scopi; organizza incontri, convegni e manifestazioni; ricerca finanziamenti pubblici e privati.

Articolo 3


Durata
La durata dell’associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4



I soci
Possono essere soci dell’A.T.P.S. tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse al miglioramento della razza del Cane da Pastore della Sila. I soci sono così suddivisi nelle seguenti categorie: soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari. Sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dall’assemblea, e partecipano alle diverse attività dell’associazione. I soci ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni. Sono soci sostenitori esclusivamente persone fisiche che, in sintonia con gli scopi stabiliti nell’articolo 2 dello Statuto, sostengono l’associazione corrispondendo una quota associativa superiore a quella dei soci ordinari o che giovino alla stessa prestando la propria attività per il raggiungimento degli scopi associativi. I soci onorari (persone fisiche o enti) sono nominati dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerenze acquisite nei riguardi dell’Associazione, la nomina è permanente e solleva il socio dal pagamento della quota annuale, ma non dà il diritto al voto nelle Assemblee Sociali. Tra gli associati benemeriti il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea un presidente onorario dell’Associazione.

Articolo 5



Domanda di ammissione
La domanda di ammissione a socio è proposta per iscritto e firmata. La stessa deve essere indirizzata al presidente in carica. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e della disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni/regolamenti che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Attraverso il diniego di ammissione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile. Le domande di ammissione a socio presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del consiglio direttivo acquisiscono efficacia successivamente all’Assemblea che delibera l’elezione del Consiglio stesso.

Articolo 6



Decadenza dei Soci
La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
a) Per dimissioni o recesso che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
b) Per radiazione che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo e rettificata dal Presidente contro il socio che commetta azioni contravvenenti le norme statutarie e ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che crei ostacolo dentro o fuori l’associazione. (la radiazione non dà luogo ad indennizzi o rimborsi di alcun genere, né al rimborso della quota eventualmente pagata)
c) Per morosità nel pagamento della quota prevista o di altre obbligazioni contratte con l’associazione (il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere legalmente in persona del Presidente in carica nei confronti dei soci morosi che non rispettano le varie disposizioni del presente Statuto e regolamenti emessi).

Articolo 7



Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci maggiorenni, regolarmente iscritti e in regola col versamento della quota per l’anno in corso, godono dal momento dell’ammissione del diritto di partecipare alle Assemblee sociali, del diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. I soci ordinari e sostenitori hanno diritto inoltre di ricevere tutte le eventuali pubblicazioni edite dall’Associazione ed a ricevere notizia scritta, per posta o via e-mail, di tutte le iniziative collettive promosse dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all’Associazione dai soci su proposta del Consiglio Direttivo. La quota annualmente versata dai soci a titolo di contributo volontario associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile a terzi.

Articolo 8



Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione: L’Assemblea Generale dei soci, il Consiglio Direttivo (C.D.), il Presidente, il Tesoriere.

Articolo 9



Composizione dell’Assemblea Sociale
L’assemblea sociale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno associativo in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dai soci cui sono state intestate, prima che l’Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio. In casi eccezionali può essere ammesso il voto per posta; in tali casi la possibilità viene precisata contestualmente alla lettera di convocazione.

Articolo 10



Funzionamento dell’Assemblea Sociale
L’Assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente o da un sostituto nominato dal Consiglio Direttivo; il segretario del Consiglio Direttivo dovrà redigere il verbale della stessa e dovrà, prima che abbia inizio la discussione, leggere l’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo elegge tra i presenti uno scrutatore, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora si svolgano votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L’Assemblea Generale dei soci delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità si procederà ad altra immediata votazione, per la quale sarà sufficiente una maggioranza semplice. L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, in Italia, in luogo di facile accesso, individuato dal Consiglio Direttivo, entro il mese di aprile, per l’approvazione del rendiconto consultivo e preventivo dell’esercizio e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. La convocazione è annunciata dal Presidente o dal Segretario da lui delegato, con l’invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare. L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori, trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso, l’Assemblea è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere la parola senza però diritto di voto.

Articolo 11



Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale dell’associazione
b) sulla elezione delle cariche sociali, del Presidente, dei Consiglieri, dei Probiviri e dei revisori effettivi e supplenti
c) sul rendiconto economico-finanziario
d) sulle modifiche dello Statuto, sulla misura della quota associativa per ciascuna categoria dei soci prevista dall’articolo 4
e) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di competenza di altro organo sociale.

Articolo 12



Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 e un massimo di 9 consiglieri, compreso il Presidente. Sono eletti dall’Assemblea Generale fra i soci, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Qualora durante il triennio venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri eletti, questi verranno sostituiti da uno o più soci in regola con il pagamento della quota annuale, nominati a maggioranza dal Consiglio Direttivo. Se venisse a mancare invece, più della metà dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente coadiuvato dal Segretario procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea Generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio stesso completo. Le dimissioni del Presidente determineranno la decaduta automatica del Consiglio Direttivo con procedura di rielezione degli organi associativi.

Articolo 13



Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei soci; fra l’altro è responsabile dell’Amministrazione Sociale, approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci; indice e patrocina manifestazioni, sovrintende ai lavori degli uffici qualora questi siano stati costituiti, emana regolamenti interni, decide sulle questioni che interessano l’Associazione e i soci, stabilisce le norme per l’uso degli impianti e materiali, costituisce le eventuali commissioni e sezioni per le attività comprese negli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla nomina al suo interno di un Segretario e un Tesoriere.

Articolo 14



Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando lo ritiene opportuno il Presidente e la maggioranza dei Consiglieri. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal segretario su autorizzazione del Presidente almeno 7 giorni prima di ciascuna riunione in qualsiasi modo, fatta salva la certezza del ricevimento dello stesso e conferma della presenza. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Segretario. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dai presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Articolo 15



Elezione del Presidente
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo subito dopo l’elezione di quest’ultimo tra i propri membri con maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 16



Poteri del Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni, ha potere di firma su conto correnti bancari e postali, di aprire rapporti con Istituti Bancari, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti, dà attuazione per l’ordinaria e straordinaria amministrazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, provvede all’osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo alla sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito da un Vice Presidente da lui nominato avendo anch’esso il potere di firma. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo tramite il Segretario disporre per le nuove elezioni. Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente Onorario anche non consigliere purché socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Articolo 17



Giustizia Disciplinare
Qualsiasi socio, anche se riveste cariche in seno all’associazione, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell’Assemblea generale dei soci e del Consiglio Direttivo, le regole della deontologia e correttezza sportiva. Il socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all’Associazione, è soggetto alle decisioni della giustizia disciplinare, esercitata in prima istanza dal Consiglio Direttivo. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio, deve essere adottata a maggioranza e con la presenza dei membri del Consiglio Direttivo. Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate dal Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno 15 giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente dell’Associazione. I provvedimenti disciplinari che il Consiglio Direttivo può adottare a carico di un socio dell’Associazione sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l’espulsione di un socio, il Consiglio Direttivo avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea Generale dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva.

Articolo 18



Il Tesoriere
Il Tesoriere ispira il suo agire ai principi di una sana e corretta gestione finanziaria. Esso è eletto al momento del primo insediamento del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il Tesoriere è responsabile dell’andamento economico dell’associazione. Egli tiene l’inventario dei beni del sodalizio da presentare annualmente al Consiglio Direttivo entro il mese di aprile. Il Tesoriere redige annuale bilancio dell’associazione da presentare al Consiglio Direttivo nella medesima seduta in cui egli presenta l’inventario. E’ compito del Tesoriere l’ordinaria e straordinaria amministrazione finanziaria del sodalizio, così come la gestione dei fondi provenienti dagli organismi territoriali superiori, dalle donazioni. Egli, nel rispetto delle leggi, rende pubblici questi dati in occasione della presentazione del bilancio annuale. Per i compiti di straordinaria amministrazione comprendenti acquisti, vendite, permute, locazioni di beni mobili o immobili, assunzioni di mutui ipotecari e tutte le altre fattispecie che non si inseriscano in una routine di gestione, il Tesoriere dovrà munirsi di specifica e preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 19



Risorse Economiche
L’associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
1) Quote associative degli associati
2) Contributi versati dai soci per l’utilizzazione di strutture ed attrezzature e per la frequenza o partecipazione a specifiche attività organizzate dal sodalizio
3) Dai contributi di privati
4) Dai contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche finalizzate a sostegno di specifiche attività o progetti
5) Dai contributi internazionali
6) Dai beni mobili ed immobili
7) Da qualsiasi altro bene che gli sia pervenuto a titolo legittimo
8) Da lasciti testamentari
9) Da ogni attività che concorra ad incrementare l’attivo in conformità e quanto previsto dalle vigenti normative in materia di associazionismo

Articolo 20



Anno d’esercizio
L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre, è possibile uno scorporamento dell’anno finanziario dall’anno associativo che deciderà il Consiglio Direttivo per questioni organizzative. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea generale dei soci approverà il rendiconto. E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 21



Commissioni
Il Consiglio ha la facoltà di istituire specifiche commissioni consultive a carattere temporaneo o permanente, finalizzate a conseguire più agevolmente lo scopo dell’associazione. Le commissioni sono composte da almeno tre componenti, costituiti da soci effettivi o soci onorari. Le commissioni sono di regola presiedute da un Consigliere ma possono essere presiedute da qualsiasi socio effettivo o persino onorario se le circostanze lo richiedono.

Articolo 22



Modalità di scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea Generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei Soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. L’assemblea all’atto dello scioglimento dell’Associazione delibererà sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.

Articolo 23



Norme Generali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e della Unione Europea.